ARTICOLO 16

TERMINI PER RECLAMI ED AZIONI LEGALI


Nei trasporti di persone e bagaglio, qualsiasi diritto al risarcimento dei danni verrā a decadere qualora non sia promossa azione giudiziale entro due anni dall'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui esso sarebbe dovuto arrivare.
L'accettazione del bagaglio da parte dell'avente diritto alla riconsegna senza alcuna riserva scritta costituisce presunzione che il bagaglio č stato consegnato in buone condizioni in conformitā al contratto di trasporto.
Se il passeggero intende reclamare per danni da avaria al bagaglio registrato, deve presentare un reclamo immediatamente al momento della scoperta del danno o al massimo entro sette giorni dalla data della riconsegna del bagaglio.
Nei casi di ritardo, il reclamo deve essere presentato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio č stato messo a disposizione del passeggero.
Ogni reclamo deve essere effettuato per iscritto.


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