| 15.1. Normativa applicabile | Il trasporto è soggetto alle
norme e alle limitazioni in materia di responsabilità stabilite dal Regolamento
(CE) n.2027/97 come modificato dal Regolamento CE n. 889 del 13 maggio
2002, nonché, per quanto da questo non previsto, dalla Convenzione. Le succitate disposizioni si applicano ai soli trasporti in relazione ai quali il Vettore assuma la veste di vettore contrattuale o di fatto e, pertanto, non sono operanti in quelle fattispecie in cui il Vettore si limiti ad emettere il biglietto per conto del vettore il cui nominativo sia indicato sul biglietto stesso per l'esecuzione del trasporto sulle sue linee. Per quanto non previsto dal Regolamento CE n.2027/97, ogni esclusione o limitazione di responsabilità del Vettore sarà estesa a beneficio degli agenti, dipendenti, preposti e rappresentanti del Vettore e di qualsiasi persona fisica o giuridica, i cui aeromobili siano utilizzati dal Vettore stesso per il trasporto, compresi gli agenti, i dipendenti, i rappresentanti ed i preposti di detta persona fisica o giuridica. |
| 15.2. Norme Comuni a passeggero e bagaglio | Ogni responsabilità sarà
ridotta in tutto o in parte dalla contribuzione totale o parziale del
passeggero alla determinazione del danno, secondo le leggi applicabili. Il Vettore è responsabile soltanto dei danni verificatisi su quei servizi ai quali è attribuito il proprio codice identificativo. Il Vettore che emette un biglietto o accetta un bagaglio registrato per il trasporto sulle linee di un altro vettore agisce esclusivamente come mandatario di quest'ultimo. Tuttavia nel caso di danni al bagaglio registrato il passeggero può effettuare il reclamo sia nei confronti del primo che dell'ultimo vettore. Il Vettore non è responsabile per i danni che possono derivare dall'osservanza da parte sua di leggi, regolamenti, ordini o prescrizioni delle Autorità o dall' inosservanza degli stessi da parte del passeggero. Il Vettore non è responsabile per i danni alla persona e al bagaglio del passeggero dovuti al contenuto del bagaglio stesso. Il passeggero i cui oggetti hanno causato danni alla persona o al bagaglio di un'altra persona, oppure ai beni del vettore, dovrà risarcire il Vettore per tutti i danni e le spese che ne derivino. La responsabilità del Vettore è limitata ai danni provati e comunque il Vettore non risponde dei danni indiretti o conseguenziali o di ogni altra forma di danni di natura non risarcitoria . Il Vettore, anche ai sensi del Regolamento CE 2027/97, non è responsabile per qualsivoglia malattia, lesione o disabilità, compresa la morte, attribuibile all'età ed alle condizioni del passeggero o all'aggravamento di tali condizioni. Nessuna norma contenuta nelle Condizioni comporta rinuncia da parte del Vettore a qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità fissata per il Vettore dalla normativa comunitaria, dalla Convenzione o dalle altre leggi applicabili, se non contrariamente ed espressamente stabilito. |
| 15.3.
Limitazioni di responsabilità della compagnia per i passeggeri e il loro
bagaglio. Avviso ai sensi dell'art.6 del Reg.CE n.2027/1997 come modificato
dal Reg.CE n.889/2002. |
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| 15.3.1. Risarcimento in caso di morte o lesioni | Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) la compagnia non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo la compagnia può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. |
| 15.3.2. Anticipi di pagamento | In caso di lesioni o morte di un passeggero, la compagnia deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). |
| 15.3.3. Ritardi nel trasporto dei passeggeri | In caso di ritardo, la compagnia è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). |
| 15.3.4. Ritardi nel trasporto dei bagagli | In caso di ritardo, la compagnia è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP per passeggero (equivalente approssimativo in moneta locale). |
| 15.3.5. Distruzione perdita o danno dei bagagli | Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) per passeggero. In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato,il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile. |
| 15.3.6. Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio | I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento, secondo la tariffa applicata dal vettore. |
| 15.3.7.Reclami relativi al bagaglio | In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. |
| 15.3.8. Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo | Se il vettore aereo che opera
il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto
di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente. |