ARTICOLO 14

VETTORI SUCCESSIVI

14.1. Condizioni Il trasporto effettuato da vettori successivi sulla base di un Biglietto Congiunto è configurato come un'unica operazione ai fini del Codice della Navigazione, della Convenzione e della normativa Comunitaria e di qualsiasi altra disposizione di legge o amministrativa.


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