ARTICOLO 11

COMPORTAMENTO A BORDO


11.1. Condizioni Se il passeggero si comporta a bordo dell'aeromobile in modo tale da mettere in pericolo l'aeromobile stesso, le persone o le cose a bordo, ovvero crea ostacolo all'equipaggio nello svolgimento delle sue mansioni o non osserva le disposizioni dell'equipaggio (a mero titolo esemplificativo relativamente al divieto di fumare, bere alcolici o consumare droga) o si comporta in modo riprovevole nei confronti degli altri passeggeri e dell'equipaggio, il Vettore potrà adottare le misure necessarie per impedire o eliminate la continuazione di tale comportamento. Potrà anche adottare provvedimenti coattivi nei limiti delle previsioni di legge, nonché ordinare lo sbarco o rifiutare la continuazione del trasporto.
I passeggeri responsabili delle succitate condotte saranno perseguiti a norma di legge per gli illeciti commessi a bordo dell'aereo.

 
11.2. Apparecchi elettronici Conformemente alla normativa internazionale, la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 40/0151 del 18 marzo 1996, integrata dalla Circolare ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) n. 99-2632/DG del 22 luglio 1999, proibisce l'uso, a bordo degli aeromobili, di tutti i dispositivi elettronici portatili, inclusi, a mero titolo esemplificativo, telefoni cellulari, computers portatili, registratori portatili, lettori di CD, giochi elettronici, o apparecchi trasmittenti, compresi giocattoli telecomandati e walkie-talkies, fatta eccezione per:
  • dispositivi di ausilio all'udito;
  • pace-makers;
  • rasoi elettrici;
  • riproduttori portatili di suoni(i) non a lettura laser o (ii) digitali;
  • computer portatili non collegati né con stampanti nè con lettori CD, limitatamente alla sola fase di crociera e previa specifica approvazione del Comandante.

L'uso a bordo dei suddetti dispositivi è consentito prima della chiusura delle porte dell'aeromobile, a meno che il Comandante dello stesso non ritenga che il loro uso sia incompatibile con le operazioni in corso.



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