ARTICOLO 8

BAGAGLIO


8.1. Oggetti non accettabili E' fatto divieto al passeggero di inserire nel proprio bagaglio:
a) oggetti che non costituiscono bagaglio come definito all'articolo 1;
b) oggetti che possono costituire pericolo per l'aeromobile o per le persone o cose che si trovano a bordo, quali quelli specificati nei "Regolamenti per Merci Pericolose" emanati dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.) e dall'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (I.A.T.A.) nonché dai regolamenti del Vettore. Ulteriori informazioni al riguardo possono essere richieste al Vettore;
c) oggetti il cui trasporto è proibito dalle leggi, regolamenti o disposizioni di uno Stato di partenza, destinazione o da sorvolare;
d) oggetti che a giudizio del Vettore non sono adatti ad essere trasportati a causa del loro peso, dimensione o qualità, come, ad esempio, oggetti fragili o deperibili;
e) animali vivi, salvo quanto previsto dal successive paragrafo sub Animali;
f) il passeggero non deve includere nel proprio bagaglio registrato oggetti di valore,danaro, gioielli, metalli preziosi, argenteria, titoli negoziabili, titoli di credito o altri valori, documenti commerciali, passaporti e altri documenti di identità o campionari, medicinali o altre apparecchiature medico-sanitarie necessarie per la salute del passeggero, che potranno essere trasportate nel bagaglio non registrato. Non rientrano nel divieto di cui sopra, gli oggetti ed i prodotti necessari al passeggero in relazione al suo stato di salute, a condizione che gli stessi si trovino sulla persona del passeggero o siano contenuti nel suo bagaglio a mano in quantità ragionevoli.
8.2. Oggetti accettabili a determinate condizioni Non è consentito il trasporto come bagaglio di armi da fuoco e munizioni che non siano da caccia o sportive. Armi da fuoco sportive e da caccia e relative munizioni potranno essere accettate solo come bagaglio registrato in conformità e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e dai Regolamenti del Vettore. Le armi dovranno essere scariche con la sicura inserita ed adeguatamente imballate.
Il trasporto delle munizioni è regolato dalle disposizioni O.A.C.I.e I.A.T.A. sul trasporto delle merci pericolose.
Armi antiche da fuoco, spade, coltelli e oggetti simili potranno essere accettate come bagaglio registrato, secondo i Regolamenti del Vettore, ma non saranno ammesse in cabina passeggeri.
8.3. Violazione del divieto Qualora venga trasportato alcuno degli oggetti di cui ai precedenti paragrafi il cui trasporto sia o non sia proibito, tale trasporto sarà soggetto alle tariffe, limitazioni di responsabilità ed alle disposizioni delle presenti condizioni relative al trasporto di bagaglio.
8.4. Rifiuto del Trasporto Il Vettore rifiuterà il trasporto come bagaglio degli oggetti descritti sub 8.1. Oggetti non accettabili e potrà inoltre rifiutarsi di farne proseguire il trasporto in qualsiasi momento venga a conoscenza della loro presenza a bordo.
Il Vettore può rifiutare di accettare come bagaglio registrato qualsiasi bagaglio che non sia adeguatamente contenuto in valige od altri idonei contenitori.
Il Vettore, salvo accordi preventivi, ha facoltà di trasportare su voli successivi il bagaglio in eccesso rispetto alla franchigia concessa.
8.5. Ispezione Per motivi di incolumità e sicurezza il Vettore può chiedere al passeggero il consenso a sottoporsi ad una ispezione sulla persona e sul bagaglio e in caso di assenza del passeggero, il Vettore ha la facoltà di verificare o far verificare il contenuto del bagaglio, al fine di accertare il possesso o la presenza degli oggetti il cui trasporto è vietato od accettato a determinate condizioni come dianzi precisato.
Il Vettore può rifiutare il trasporto del passeggero o del suo bagaglio in caso di opposizione all'ispezione.
Se l'apparecchio a raggi X o altre apparecchiature usate per l'ispezione dovessero causare un danno al passeggero o al bagaglio, il Vettore non sarà responsabile salvo il caso di dolo o colpa grave.
8.6. Bagaglio registrato All'atto della consegna al Vettore del bagaglio da registrare, questi ne assume la custodia ed emette una etichetta di identificazione per ogni autonomo elemento del bagaglio registrato.
Il passeggero deve apporre sul proprio bagaglio, prima delle operazioni di accettazione, una etichetta indicante il nome del passeggero o altri elementi di identificazione.
Il bagaglio registrato verrà trasportato, ove possibile, sullo stesso aeromobile del passeggero, salvo che il Vettore decida per motivi di sicurezza od operativi di imbarcarlo su di un altro volo. Se il bagaglio registrato viene trasportato su un altro volo, il Vettore provvederà a consegnarlo al passeggero, a meno che la normativa vigente non preveda l'obbligatoria presenza del passeggero per motivi doganali.
8.7. Bagaglio in Franchigia I passeggeri hanno diritto al trasporto di bagaglio in franchigia nei limiti ed alle condizioni stabilite dai Regolamenti del vettore disponibili presso la sede, i banchi di accettazione della Compagnia in aeroporto, ovvero presso gli Agenti autorizzati. La franchigia è indicata nel biglietto o, in caso di biglietto elettronico, nella relativa ricevuta d'itinerario.
8.8. Eccedenza Bagaglio Qualora il bagaglio superi la franchigia, il passeggero dovrà pagare un'apposita tariffa nella misura e con le modalità previste dai Regolamenti del Vettore disponibili presso la sede, i banchi di accettazione della Compagnia in aeroporto, ovvero presso gli Agenti autorizzati.
8.9. Dichiarazione di valore e tariffa addizionale Il passeggero nel caso in cui intenda effettuare una dichiarazione di valore superiore al limite di responsabilità applicabile per il trasporto del bagaglio registrato, dovrà corrispondere una tariffa addizionale. Le tariffe sono disponibili a richiesta.
Il Vettore potrà rifiutarsi di accettare la dichiarazione di valore del bagaglio registrato, nel caso in cui parte del trasporto venga eseguito da altro Vettore che non offra analoga facoltà ovvero nelle ipotesi espressamente previste dai suoi Regolamenti.
8.10. Bagaglio non Registrato Il bagaglio che il passeggero reca con sé a bordo deve poter essere collocato sotto il sedile di fronte al passeggero stesso ovvero negli appositi alloggiamenti nella cabina passeggeri. Non saranno ammessi in cabina gli oggetti che il Vettore ritenga di peso e/o di dimensione eccessivi oltre che incompatibili con le esigenze di sicurezza.
Gli oggetti inidonei per il trasporto nella stiva merci (quali, ad esempio, strumenti musicali delicati e simili) potranno essere accettati per il trasporto soltanto in cabina passeggeri, purchè il Vettore ne sia stato preventivamente informato e lo abbia consentito.
Il trasporto degli oggetti in questione potrà essere assoggettato a tariffe speciali, secondo quanto previsto nei Regolamenti del Vettore.
8.11. Ritiro del bagaglio registrato Il passeggero dovrà ritirare il proprio bagaglio registrato non appena messo a sua disposizione presso il luogo di destinazione o di sosta concordata.
Se il bagaglio non viene ritirato entro un tempo ragionevole, il Vettore può depositarlo a norma dell'art.1515 del codice civile. Il Vettore deve informare prontamente il passeggero del deposito o della vendita.
8.12.Diritto alla riconsegna Ha diritto alla riconsegna del bagaglio registrato esclusivamente il possessore della Ricevuta bagaglio o dell'Etichetta di identificazione bagaglio, consegnato al passeggero al momento della registrazione.
Nel caso in cui la persona che reclama il bagaglio registrato sia impossibilitata a produrre la Ricevuta bagaglio nonché ad identificare il bagaglio attraverso la Etichetta bagaglio, il Vettore lo consegnerà esclusivamente alla persona che sia in condizione di offrire idonea prova del suo diritto sul bagaglio stesso.
Il Vettore si riserva, in tale ipotesi, la facoltà di subordinarne la riconsegna alla prestazione di garanzia idonea a tenere indenne il Vettore da ogni conseguente perdita, danno e/o spesa.
8.13. Presunzione di corretta riconsegna L'accettazione del bagaglio senza la formulazione di riserva scritta nei termini previsti dalla vigente normativa costituisce presunzione che il bagaglio è stato riconsegnato in buone condizioni in conformità al contratto di trasporto.
8.14.Animali Il trasporto degli animali può avvenire solo alle seguenti condizioni:
a) Il passeggero deve assicurare che gli animali domestici come cani, gatti, uccelli ed altri, siano adeguatamente sistemati in appositi contenitori ed accompagnati dai prescritti certificate sanitari e di vaccinazione, permessi di ingresso ed altri documenti richiesti dai Paesi di ingresso o transito. Tale trasporto potrà essere assoggettato a particolari condizioni specificate dal Vettore.
b) L'animale , insieme al suo contenitore ed al cibo, qualora sia accettato come bagaglio, non sarà incluso nella franchigia ma costituirà eccedenza bagaglio, per la quale il passeggero dovrà pagare la tariffa applicabile.
c) I cani guida per disabili saranno trasportati gratuitamente oltre al normale bagaglio in franchigia, alle condizioni specificate dal Vettore.
d) L'accettazione da parte del Vettore di animali per il trasporto non implica alcun obbligo da parte di quest'ultimo di garantirne l'ingresso e/o il transito in un Paese, Stato o territorio, stante l'impossibilità da parte del Vettore di sindacare le decisioni assunte al riguardo dalle competenti locali Autorità.


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