ARTICOLO 7

RIFIUTO E LIMITAZIONI DEL TRASPORTO

7.1. Rifiuto del trasporto A propria discrezione, il Vettore può rifiutarsi di trasportare il passeggero od il suo bagaglio, sia per motivi di sicurezza che nel caso in cui ricorra, o possa ricorrere, una o più fra le seguenti condizioni:
a) il rifiuto sia necessario per il rispetto di leggi, regolamenti e qualsivoglia disposizione amministrativa di qualsiasi Stato di partenza, destinazione o da sorvolare;
b) il trasporto del passeggero o del bagaglio possa mettere in pericolo la salute ed in confort degli altri passeggeri e dell'equipaggio;
c) lo stato fisico o mentale del passeggero, compreso quello alterato da alcool o droga, sia tale da mettere in pericolo o a rischio il passeggero stesso, gli altri passeggeri, l'equipaggio o, in genere, le cose;
d) il passeggero abbia già tenuto un comportamento non idoneo durante un precedente volo, ed il Vettore abbia fondata ragione di ritenere che tale comportamento potrà ripetersi;
e) il passeggero non abbia pagato il prezzo del biglietto, le tasse o le spese accessorie ovvero non siano stati rispettati gli accordi per il credito tra il Vettore ed il passeggero (o la persona che paga il biglietto);
f) il passeggero non sia in possesso di documentazione valida per il viaggio, possa cercare di entrare in un Paese in cui è solo in transito, abbia distrutto la documentazione durante il viaggio ovvero, se richiestone, rifiuti di consegnare i relativi documenti all'equipaggio nonostante l'impegno di quest'ultimo a rilasciarne ricevuta;
g) il passeggero presenti un biglietto che sia stato acquistato illegalmente o presso un soggetto diverso dal Vettore o dal suo agente autorizzato, sia stato segnalato come smarrito o rubato, sia contraffatto ovvero nel caso in cui il passeggero non possa provare di essere la persona indicata nel biglietto;
h) il passeggero abbia violato l'articolo 3.3 che disciplina le modalità di utilizzo dei tagliandi di volo;
In tutti i succitati casi il Vettore si riserva il diritto di ritirare il biglietto.
7.2. Assistenza speciale L'accettazione per il trasporto di minori non accompagnati, di disabili, di donne incinte, di malati o di altre persone necessitanti di un'assistenza speciale, sarà soggetta a preventivo accordo con il Vettore.
Ai passeggeri disabili che abbiano avvisato il Vettore al momento dell'emissione del biglietto del loro handicap, o della necessità di soddisfare loro particolari esigenze, non verrà successivamente rifiutato il trasporto per motivi attinenti alle situazioni di cui sopra.


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